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Medicina del Lavoro e Sicurezza Aziendale

Rivolto a tutte le imprese per gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08
Ogni datore di lavoro di una azienda dove sia impiegato almeno un lavoratore dipendente o equiparato è tenuto ad adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La medicina del lavoro si occupa di tutelare e salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, oltre che di prevenire malattie professionali e infortuni sul posto di lavoro. Il D.Lgs.81/2008 raggruppa, raccoglie ed abroga una serie di leggi riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, prescrive gli obblighi a carico del datore di lavoro per la prevenzione degli infortuni e per garantire la salute e la sicurezza del lavoratore connessa all’attività lavorativa svolta.

Un sistema di prevenzione adeguato, la profonda conoscenza delle prescrizioni legislative, il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza ed una continua attività di prevenzione risultano strumenti irrinunciabili per perseguire l’obiettivo di un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro.

RICHIEDI UNA CONSULENZA GRATUITA: info@cmomilano.it – medicinalavoro@cmomilano.it

I NOSTRI SERVIZI.

Affidarsi ad un centro medico come il nostro consente di avere un unico referente per tutto ciò che riguarda la valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria, le visite e gli esami necessari. Questo consente un risparmio su tempi e costi del servizio, oltre che la possibilità di contare su un team di professionisti integrato, facilitando la comunicazione e l’attività dei professionisti coinvolti. Lo staff della nostra segreteria si preoccuperà di gestire e ricordare scadenze e adempimenti burocratici. Infine, in caso di necessità, è possibile contare sugli altri medici specialisti presenti presso il nostro studio per consulenze o ulteriori accertamenti (es: cardiologo, fisiatra, otorinolaringoiatra..).

Medico Competente:

  • Nomina del medico competente
  • Piano sanitario
  • Sopralluogo aziendale
  • Visite di idoneità alla mansione
  • Esami ematochimici
  • Esami strumentali (audiometrie spirometrie, ecg.)

RSPP – consulenti per ogni Macrosettore ATECO:

  • Sopralluogo gratuito
  • Incarico di responsabilità
  • Stesura DVR

SORVEGLIANZA SANITARIA – MEDICO COMPETENTE – PROTOCOLLO SANITARIO.

Il Medico Competente redige un protocollo sanitario specifico per ogni attività. Centro Medico Odescalchi si avvale della collaborazione di un team di medici competenti specializzati in medicina del lavoro ed igiene e medicina preventiva ed iscritti regolarmente nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

1. Nomina del Medico Competente e svolgimento sorveglianza sanitaria.

Il Medico Competente deve essere nominato nei casi previsti dalla normativa vigente. Occorre obbligatoriamente organizzare la sorveglianza sanitaria e nominare il medico competente in relazione ai rischi sott’indicati:

  • Lavorazioni industriali, elencate nella tabella annessa al decreto, che espongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive;
  • Lavorazioni nelle quali vi è il rischio di esposizione al piombo, all’amianto e al rumore;
  • Rischio di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici;
  • Rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
  • Movimentazione manuale dei carichi;
  • Uso di attrezzature munite di videoterminali;
  • Rischio di esposizioni ad agenti cancerogeni e biologici;
  • Rischio silicosi.

2. Redazione del Piano Sanitario.
In base alla valutazione dei rischi ed eventuali sopralluoghi svolta dal medico competente verrà redatto il protocollo sanitario. Nel protocollo sanitario saranno indicati gli esami clinici e/o esami strumentali a cui sottoporre il lavoratore e la frequenza con la quale devono essere eseguiti a seconda del tipo di attività svolta dal lavoratore ed i rischi a cui è sottoposto durante l’esecuzione della propria mansione. Il protocollo di sorveglianza sanitaria è uno strumento fondamentale per il medico competente e per l’attività di medicina del lavoro con lo scopo finale di mantenere sotto controllo lo stato di salute del lavoratore in base ai rischi specifici e correlati all’attività svolta.

3. Sopralluogo Aziendale e Visite Mediche.
La periodicità delle visite mediche è demandata al giudizio del medico competente che nel programmarle dovrà basarsi sulle caratteristiche dei processi organizzativi e sulle situazioni di rischio dell’azienda. Comunque, la valutazione della sorveglianza sanitaria deve essere fatta esclusivamente da un medico competente mediante un sopralluogo preliminare in azienda. La nostra società è attrezzata per eseguire le visite mediche direttamente nelle sedi delle aziende clienti o presso il nostro Centro medico.

4. Giudizio di idoneità.
Gli accertamenti sanitari effettuati dal medico competente sono finalizzati ad esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica assegnata al lavoratore da parte del datore di lavoro.

5. Cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.Lgs. 81/08).
Per ogni lavoratore viene istituita e periodicamente aggiornata una cartella sanitaria, denominata cartella sanitaria e di rischio, nella quale sono annotate le sue condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici, gli eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione (come suggerito all’allegato n 3A) ed il giudizio di idoneità. La cartella sanitaria e di rischio deve soddisfare i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A del D.Lgs.81/08 e può essere predisposta in formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto all’art. 53 (conformemente alle indicazioni previste da decreto sulla gestione dei documenti informatizzati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali) (art. 41, comma 5).

Referti: le cartelle sanitarie contenenti i risultati degli accertamenti eseguiti , saranno consegnate al datore di lavoro in busta chiusa sigillata e dovranno essere custodie presso l’azienda in locale idoneo e sicuro (casetta di sicurezza o cassaforte). Copia dei risultati degli accertamenti sanitari eseguiti, (esami ematochimici, audiometria spirometria, visita ergoftalmologica ecc,) verranno consegnati in busta chiusa “riservata personale” ad ogni dipendente.

Visite Specialistiche – Accertamenti sanitari e prestazioni disponibili:

  • Visita Specialistica di Medicina del Lavoro
  • Valutazione rachide
  • Screening Ergoftalmologico
  • Audiometrie in ambiente silente
  • Prove di funzionalità respiratoria
  • Elettrocardiogramma(ECG)
  • Esami ematochimici di routine: emocromo con formula – glicemia – uricemia – VES – Funzionalità epatica -(GOT, GPT, GGT) es. urine Funzionalità renale (creatininemia)
  • Screening tossicologico per la ricerca delle seguenti sostanze: metaboliti degli oppiacei- metaboliti della cocaina – cannabinoidi (TCH)- amfetamina -metamfetamina – MDMA – metadone
  • Vaccinazioni: anti epatite – antitetanica- antinfluenzale
  • Eventuale consulenza: Ortopedica – Fisiatrica Neurologica – Oculistica – Cardiologica – Laringoiatrica – Chirurgica

RSPP – CONSULENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE.

Prevenzione e protezione dai rischi aziendali, di natura ergonomica e psico -sociale. Organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative.

1. Redazione e/o aggiornamento del documento valutazione dei rischi (DVR).
Il documento valutazione dei rischi (DVR), deve essere effettuato da ogni azienda entro tre mesi dall’avvio dell’attività. Tale documento deve essere elaborato secondo quanto predisposto dal D.Lgs.81/2008 (ex-D.Lgs. 626/94) e deve contenere una valutazione dettagliata dei rischi presenti negli ambienti di lavoro, al fine di individuare gli eventuali rischi connessi e pianificare gli opportuni adeguamenti. Il documento va revisionato periodicamente e aggiornato ogni qualvolta si verifichino avvenimenti o modifiche nelle procedure o nelle strutture aziendali.

2. Valutazione rischio incendio.
Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio incendio al fine di adottare i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle persone presenti nel luogo di lavoro. Tali provvedimenti devono comprendere la prevenzione dei rischi, la formazione ed informazione dei lavoratori e le misure tecnologiche da porre in atto. Si provvede ad effettuare la Valutazione Rischio Incendio in conformità ai criteri di cui all’allegato I del D.M. 10/03/1998. La classificazione del livello di rischio incendio dei luoghi di lavoro è prevista in una delle tre categorie: elevato – medio – basso.

3. Piano di emergenza.
Il Piano di Emergenza, il cui obbligo di elaborazione a cura del datore di Lavoro è previsto dal D.Lgs.81/08 , ha l’obiettivo di affrontare in anticipo le situazioni di rischio e consentire al personale (e/o gli eventuali visitatori presenti) di abbandonare con tempestività il luogo di lavoro o la zona pericolosa in caso di necessità. Il piano di emergenza deve contenere le procedure, identificate in base alla valutazione preliminare dei rischi, da applicare ai vari tipi di emergenze ipotizzabili nella struttura, oltre che precisare i compiti del responsabile della sicurezza e di tutti gli addetti con incarichi specifici.

4. Valutazione del rischio chimico.
Il D.Lgs. 81/2008 (che ha abrogato il D.Lgs 25 del 02/02/2002) prevede che nelle attività con presenza di agenti chimici, sostanze, prodotti (in forma di fumi, gas e polveri), il datore di lavoro debba effettuare la valutazione rischio chimico che va ad integrare la valutazione generale dei rischi . Il datore di lavoro deve quindi procedere, in via preliminare, all’identificazione di tutti gli agenti chimici utilizzati e valutare se possono comportare un rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori in conformità ai criteri dell’art.223 del D.Lgs. 81/2008.

5. Valutazione rischio esposizione rumore.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare il rumore al fine di calcolare le esposizioni quotidiane dei lavoratori secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 (che ha abrogato il D.Lgs.195/06).

6. Valutazione rischio vibrazioni.
Il D.Lgs. 81/2008 (che ha abrogato il D.Lgs. 187 del 19/08/2005) in merito alle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all’esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV), oltre che a specifiche misure di tutela, che vanno documentate nell’ambito del documento di valutazione dei rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

Richiedici una consulenza: I nostri esperti sono disponibili per un sopralluogo aziendale gratuito.